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- Le nuove
dotazioni di bordo

Dotazioni di sicurezza:
tutte le novità 

di Gianni Darai

Con il Decreto n. 133 del 17 settembre 2024, è entrato in vigore, dal 21 ottobre di quest'anno, il Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto, composto da 101 articoli volti a semplificare, organizzare e, in parte, sburocratizzare il codice stesso. 
In particolare le "Dotazioni di Bordo" rimarranno sostanzialmente invariate fino al 21 ottobre 2025, data entro la quale saranno introdotti alcuni adeguamenti. Tra i più rilevanti, da subito per le imbarcazioni, l’obbligo di identificare i giubbotti di salvataggio con il numero di iscrizione dell'unità e dotarli di luce a attivazione automatica, da indossare obbligatoriamente in caso di navigazione notturna.

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foto by Freepik

È previsto l’obbligo di avere a bordo la tabella dei segnali visivi diurni e notturni per la navigazione dalle 12 miglia, lo scandaglio per la navigazione oltre le 12 miglia e, per le unità a vela sempre dalle 12 miglia, l’imbragatura con nastro di sicurezza
Si ricorda che è stato reintrodotto l’obbligo (già previsto in precedenza, anche se spesso ignorato) di esporre il pallone nero come segnale, tranne quando ci si trova nella acque interne,  quando si è alla fonda, per unità superiori ai sette metri.
Come semplificazione invece vi è la diminuzione dei fuochi a mano (sostituibili con sistemi luminosi a led approvati), dei razzi e delle boette fumogene, mentre l'EPIRB potrà essere sostituito con un telefono satellitare dotato di tasto di emergenza e la bussola magnetica con una bussola elettronica.

I fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a LED conformi alla normativa SOLAS MED. I segnalamenti luminosi sono ridotti a tre tipologie di pack per l'uso privato.

Zattere di salvataggio

Area SAR italiana

Per unità non commerciali in navigazione limitata, è possibile utilizzare zattere di salvataggio di grado inferiore.
Oltre le 12 miglia dalla costa: 
la zattera offshore può essere sostituita dalla zattera costiera se l'unità rimane entro l'area SAR (Search and Rescue) nazionale; l’unità deve essere dotata di un dispositivo di geo-localizzazione (EPIRB o telefono satellitare per SOS).
Entro le 12 miglia dalla costa: 
la zattera costiera può essere sostituita da un battello pneumatico di servizio conforme a specifici standard (CE, categorie A, B, o C) e dotato di un kit di sopravvivenza; Il ​battello pneumatico di servizio deve essere pronto all’uso (gonfio sul ponte, non capovolto), varabile a mano, e omologato per il numero di persone a bordo.

Secondo il Regolamento del Codice della nautica, il proprietario, armatore o utilizzatore in leasing è responsabile dello stato della barca e delle dotazioni di sicurezza, incluso il battello pneumatico sostitutivo della zattera costiera entro le 12 miglia.

I BATTELLI PNEUMATICI PRIVATI: possono navigare senza zattera autogonfiabile, con marcatura CE e conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, ma devono limitarsi a 12 miglia dalla costa e avere il kit di sopravvivenza per la zattera costiera e un estintore aggiuntivo.

Dotazioni di sicurezza
 per le unità da diporto 

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva per specie di navigazione e loro equivalenze.

All'interno della zona SAR, la zattera costiera può essere sostituita dalla zattera costiera se l'unità ha uno strumento elettronico di geo-localizzazione.
** Il battello pneumatico può sostituire la zattera costiera se ha marcatura CE, è di categoria A, B o C, è dotato di kit di sopravvivenza, pronto all'uso, varabile a mano, con dispositivo di risalita e omologato per il numero di persone a bordo. Con un estintore aggiuntivo, è esentato dall'obbligo della zattera.
*** Il telefono satellitare con dispositivo SOS per l'I.M.R.C.C. può sostituire il sistema di comunicazione, ma solo per le navi che navigano nella zona SAR nazionale.

I battelli di servizio, inclusi le moto d’acqua, non necessitano di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio entro 1 miglio dalla costa o dall’unità, salvo i mezzi di salvataggio individuale
I mezzi di salvataggio collettivi e individuali devono essere adeguati al numero di persone trasportate.

Estintori per natanti 
e imbarcazioni

Unità con marcatura CE: il numero e il posizionamento sono indicati nel Manuale del proprietario. 
Per le unità prive di marcatura CE, sono:

* Gli estintori di classe B possono essere sostituiti da estintori appartenenti alle classi di fuoco A e C se omologati anche per classe B .

Dotazioni raccomandate:
le novità 

Le nuove dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto includono. Pur non essendo obbligatorie, restano a responsabilità del comandante in caso di necessità.